REGOLAMENTO DI SEZIONE

Approvato dal Comitato Regionale 

Approvato nell’assemblea straordinaria del 19 giugno 1998


DISPOSIZIONI GENERALI 
art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI 4
art. 2  COMPETENZE 4
art. 3 PATRIMONIO 4
art. 4 AMMISSIONE E QUOTA 5
art. 5 DIRITTI DEI SOCI 5
art. 6  RECESSO ED ESCLUSIONE 6

ORDINAMENTO 

TITOLI - ORGANI DELLA SEZIONE 6
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI 6
art. 7  ORGANI 6
art. 8  COMPOSIZIONE 6
art. 9  ASSEMBLEA ORDINARIA 6
art. 10  ASSEMBLEA STRAORDINARIA 6
art. 11  FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE 7
art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 7
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO 
art. 13 COMPOSIZIONE 8
art. 14 ELEZIONI 8
art. 16  POTERI 9
art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE 9
art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI 9
CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI 
art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI 9
art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO 10
art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI 10
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE 
art. 22 ELEZIONI 10
art. 23 POTERI 11
art. 24 VACANZA DEI SINDACI 11
art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI 11
CAPO V - VOTAZIONE E DELIBERE 
art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE 11
art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA 11
art. 28  CHIUSURA DELLE VOTAZIONI 12
art. 29  SORVEGLIANZA E SCRUTINIO 12
art. 30  PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI 12
art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA 13
art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA 13  
art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE 13
RAPPRESENTANZA 13
TITOLO II
RAPPRESENTANZA E FIRMA 13
art. 34 PRESIDENTE 13
art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE 14
DISPOSIZIONI FINALI 
art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA 14
art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI 14
art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE 14

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Faenza fu costituita in data 9 settembre 1961 con approvazione dell’atto da parte del Consiglio dell’Associazione Radiotecnica Italiana in Torino;  in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal *Regolamento di Attuazione dello Statuto* e dal  *Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna*,  ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione   e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’Art.3 dello Statuto Sociale. 
Ciò premesso, oggi 19 giugno 1998, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione ha approvato il presente nuovo
 regolamento.


art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.


art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della sezione è costituito :

  1. Dalla biblioteca

  2. Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci
    o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche

  3. Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie.

  4. Da beni mobili, arredi e cancelleria e  da beni immobili.

  5. Da tutto ciò che non previsto espressamente ai punti 3), 4), 5) e risulta dal Libro Inventario.
    Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate
    dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.

S O C I
art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.  
Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente.
A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi.
I Soci Onorari NON sono esentati dal pagamento della quota associativa.

art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione A.R.I., in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto :

1) A prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi)
2) Ricevere le eventuali pubblicazioni della Sezione ;
3) Servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.
4) Usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.
5) Utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.
6) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dallo A.R.I.
7) di essere tutelato nei propri diritti ai sensi della legge 675/96 e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali  che lo riguardano alla Sezione A.R.I. Faenza, per le finalità previste,  ai sensi della citata legge.


art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente  il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza; vedi iscrizione

ORDINAMENTO

TITOLI - ORGANI DELLA SEZIONE


art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione :

l’Assemblea della Sezione,  il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale.


CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento 
della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.


art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno e normalmente entro il 28 Febbraio.


art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5.
In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.


art. 11 FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.
Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da
inviarsi per mezzo posta, a mezzo lettera semplice o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data
dell’Assemblea stessa.


art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti :

la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

il rendiconto di cassa consultivo dell’esercizio finanziario decorso ed il rendi conto preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione ;

la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile ;

gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale ;

L’Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà 
il Presidente in seno al Comitato Regionale


CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri effettivi eletti per Referendum segreto, 
personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota
 sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali :

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

il Presidente,  un Vice Presidente e un Segretario

un Cassiere che può anche non fare parte del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.


art. 14 ELEZIONI

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede 
ad inviare a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio :

l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali ;

la scheda di votazione vidimata ;

c) una busta compilata con indirizzo sezione, affrancata per la restituzione, tramite posta, della scheda

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto
 dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.
L’Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.


art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o mediante avviso affisso in bacheca.
Lo stesso avviso, con le stesse modalità, deve essere reso noto al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.
Tutti i soci possono assistere alle riunioni del consiglio Direttivo senza aver diritto al voto.



art. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti Soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri ; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, con l’assistenza del Segretario.
Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal consigliere piùanziano per età.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1) ; in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.


art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il
Consiglio Direttivo.


CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro o tabulato delle adunanze e delle deliberazioni.
Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro o tabulato a fogli progressivamente numerati vistati e siglati dal Collegio Sindacale. Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal Segretario.
Identiche formalità si devono esperire nel libro o tabulato delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa nella bacheca della Sezione e, ove manchi la sede, portare a conoscenza dei Soci tramite circolare.


art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19 :

libro giornale o tabulato, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione  singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.

libro o tabulato dell’inventario, riportanti tutti i beni mobili o immobili di proprietà della Sezione.


Come i libri sociali, di cui all’Art. 19, il libro giornale o tabulato ed il libro o tabulato dell’inventario 
devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale.


art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria
 attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, come già visto secondo gli art. 19 e 20.


CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

art. 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendumfra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi pieno godimento dei diritti sociali.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Le elezioni del “Consiglio Sindacale” avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo.
E’ compito degli stessi curare le elezioni due mesi prima della data di scadenza del mandato.



art. 23 POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla 
gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum.
In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per i quali può
farsi assistere da uno o più soci.


art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato
 immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale.Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, è nominato il Socio Effettivo più
 anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono un’Assemblea Straordinaria
 nella quale si procede all’elezione del Sindaco mancante.
Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.
In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni.
I nuovi eletti restano anch’essi in carica fino allo scadere del triennio.


art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente
 autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso

CAPO V - VOTAZIONE E DELIBERE

art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci ; in questo ultimo
 caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i soci, avente il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con 
il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’art. 15 per :

la nomina dei sette membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale ;

lo scioglimento della Sezione ;

per la revisione e modifica del presente Regolamento ;

per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

b) tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.


art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima  che siano trascorsi venticinque giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda.
Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente e personalmente alla consegna nell’apposita urna nei giorni ed orari appositamente indicati dalla Sezione.


art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci Stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l’invio a soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi.Di ogni
 Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.


art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all’Assemblea di persona 
La stessa percentuale, cinquanta per cento più uno (50%+1), è richiesta per la validità delle deliberazioni
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata non prima del giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Ogni Socio potrà essere portatore, in Assemblea di una sola delega.


art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente ed il Segretario di assemblea.


art. 32 VERBALI DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19 del presente Regolamento.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.


art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo presidente della Sezione, entro il termine massimo di quindici giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale del Comitato Regionale, e provvede a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

RAPPRESENTANZA

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA


art. 34 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario ; mantiene i contatti con gli Enti Locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente è il Vice presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il presidente rappresenta la sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante
nominato dall’Assemblea, come da Art.12 ultimo comma del presente Regolamento.


art. 35 SEGRETARIO E CASSIERE

Il Segretario è il responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario nel Consiglio Direttivo.
Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.


DISPOSIZIONI FINALI

art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti : dalla data di iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A. R. I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna.
Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.


art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

Coloro che si ritengono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A. R. I. sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’A. R. I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale.
L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art.5.


art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti debiti ecc.) sono evoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato Regionale per il Consiglio Direttivo Nazionale (art. 60 Statuto Sociale).

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.